Una Costituzione da rivedere?
Pubblicato il 22-09-2011
Il mensile Nuovo Progetto inaugura il nuovo anno occupandosi della Costituzione Italiana e vi propone, su giovanipace.org, un’attenta analisi del progetto di riforma costituzionale del centro-destra, curata per N.P. dal dipartimento di Diritto Costituzionale dell’Università di Torino.
Chi crede nei giovani sa che non ci sono ambiti riservati agli addetti ai lavori. Ci sono ambiti riservati a chi abbia voglia di iniziare a capirne qualcosa, e poi darsi da fare. Ecco perché occuparsi di un tema tosto come la Costituzione Italiana: perché i nostri bisnonni hanno versato sangue per averla, mentre noi rischiamo che altri versino il nostro sangue se non la amiamo e facciamo vivere, come uno dei doni preziosi che la storia ci ha fatto e che il futuro attende da noi.
redazione
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Il progetto di riforma costituzionale del centro-destra: revisione della Costituzione vigente o instaurazione di una costituzione nuova?
di Antonio Mastropaolo, dottorando di ricerca presso l'Università Suor Orsola di Napoli e Francesco Pallante, dottorando di ricerca presso l'Università di Torino. |
il superamento della forma di governo parlamentare – incentrata sul ruolo dei partiti garantiti dalla legge elettorale proporzionale - prevista dalla Costituzione del 1947, in nome di un modello basato sul rafforzamento dell'esecutivo e la personalizzazione del potere. Sullo stesso piano culturale si pongono le riforme riuscite (e non solo tentate) nel corso dell’ultimo decennio, a iniziare dal referendum del 1993 a favore del sistema elettorale maggioritario. Un punto di svolta - comunque lo si giudichi nel merito - frutto degli sforzi congiunti di destra e sinistra, cui fecero seguito le leggi ordinarie e costituzionali sulla forma di governo degli enti locali e delle Regioni. Tutte riforme volte a valorizzare il momento dell’investitura popolare in nome del principio della governabilità, a scapito delle procedure di mediazione politica messe in atto dai partiti e della stessa dialettica parlamentare, che ora il progetto di riforma governativo si propone di affermare in modo definitivo (nota1). 2. Per dare il senso del progetto di revisione attualmente all’ordine del giorno, Leopoldo Elia ha parlato - a proposito della forma di governo - di «premierato assoluto», volendo metterne in luce la discontinuità rispetto alla consolidata tradizione costituzionalista incentrata sulla limitazione del potere (nota 2) . Ma la forma di governo non è che il cuore di un progetto più ampio, che mira a modificare oltre 40 articoli della Costituzione coinvolgendo anche il procedimento legislativo, gli organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Corte costituzionale), i rapporti tra Stato e Regioni e la stessa normativa sulla revisione costituzionale (art. 138 Cost.) (nota 3) . 3. Iniziando dalla forma di governo, si deve innanzitutto registrare la formalizzazione di una prassi affermatasi nel recente passato (nuovo art. 92, co. 2): la previsione della candidatura alla carica di Primo ministro attraverso il meccanismo del collegamento del candidato premier con i candidati - o con una o più liste di candidati - all’elezione alla Camera dei deputati (in altre parole attraverso l’inserimento del nome dell’aspirante Primo ministro sulla scheda per l’elezione alla Camera). È una sorta di elezione diretta, ma non una vera novità: già nelle consultazioni del 1996 e del 2001 i nomi dei leader delle coalizioni erano scritti nei simboli presenti sulle schede elettorali. La nuova normativa sullo scioglimento si accompagna alla riduzione ai minimi termini del rapporto di fiducia, in nome della legittimazione popolare acquisita dal Primo ministro tramite l’elezione diretta: non solo viene meno la necessità per il governo di conseguire la fiducia iniziale da parte del Parlamento, ma è la stessa volontà dell’organo rappresentativo a venire indissolubilmente legata all’esito delle elezioni. La sostituzione del Primo ministro, infatti, diventa possibile soltanto qualora la stessa maggioranza uscita dalle elezioni esprima la volontà di continuare l’attuazione del programma con un nuovo Primo ministro, al punto che il rigetto della mozione di sfiducia con voti decisivi provenienti dall’opposizione obbligherebbe comunque il governo alle dimissioni. I casi di scioglimento anticipato della Camera previsti dalla riforma sono i seguenti: Collegata al tema dello scioglimento è la previsione del voto bloccato, in base al quale il Primo ministro «può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati». Un meccanismo attraverso il quale il premier si impadronisce di fatto della funzione legislativa, mettendo il parlamento di fronte a una alternativa secca: l’adesione al suo volere o la crisi di governo. Attraverso questi meccanismi, il Primo ministro finisce per essere sostanzialmente inamovibile, con una maggioranza precostituita e un decisivo controllo sulla funzione legislativa: il rapporto di fiducia e il potere legislativo - le due principali funzioni di un’assemblea rappresentativa - sono entrambe svuotate, con un’evidente marginalizzazione della Camera (nota 5) . 4. Per quanto attiene al procedimento legislativo, il progetto di riforma intende porre fine al bicameralismo perfetto, differenziando i ruoli di Camera e Senato attraverso la previsione di tre distinti procedimenti: uno bicamerale, uno a prevalenza della Camera, l’altro a prevalenza del Senato federale (nuovo art. 70). 5. Il progetto di riforma investe anche gli organi di garanzia: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. 6. Il progetto di revisione costituzionale prevede inoltre l’introduzione del Senato federale e una nuova disciplina dell’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni (sia quanto al riparto delle competenze sia quanto ai poteri statali sostitutivi). 7. Merita di essere segnalata, infine, la proposta di modificare l’art. 138 Cost.. Sulla base di quanto dispone attualmente la Costituzione, se, in seconda lettura, la revisione della stessa è approvata sia alla Camera sia al Senato con la maggioranza di almeno i 2/3, non è possibile richiedere il referendum costituzionale: è un incentivo a ricercare un’intesa più ampia della maggioranza semplice, in conformità all’idea che la Costituzione debba contenere norme condivise. Con la riforma si vorrebbe rendere sempre possibile la richiesta del referendum, a prescindere dalla maggioranza schieratasi a favore della modifica, con due importanti conseguenze: in primo luogo il venir meno dell’incentivo a larghe intese; in secondo luogo la trasformazione del referendum da oppositivo in approvativo (trasformazione che, peraltro, si porrebbe su una linea di sostanziale continuità con l’utilizzo fatto di questo strumento nel 2001), stravolgendo il disegno costituzionale nel quale il ricorso al popolo è l’extrema ratio di chi vuole impedire la revisione. D’altro canto, però, si vuole introdurre il quorum di partecipazione anche per il referendum costituzionale, il che renderà in futuro più difficile modificare la Costituzione perché i contrari potranno approfittare dell’involontaria alleanza degli astensionisti. 8. In conclusione si può dire che la riforma persegue obiettivi sbagliati e li persegue male. Sono sbagliati perché l’accentramento muove in senso contrario alla valorizzazione della separazione e limitazione del potere propugnata dal costituzionalismo degli ultimi tre secoli; sono perseguiti male perché, pur ponendosi agli estremi confini di questa tradizione, anche al progetto di riforma in esame risulta impossibile non prevedere dei contropoteri, ma li configura in maniera anomala e senza prevedere efficaci meccanismi di risoluzione delle situazioni di stallo. Antonio Mastropaolo e Francesco Pallante
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NOTE
1 Sulla continuità culturale che lega la riforma attualmente in discussione a quelle (tentate e riuscite) degli anni passati, cfr. L. Carlassare, Costituzionalismo e democrazia nell’alterazione degli equilibri (http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=136) e A. Di Giovine, Fra cultura e ingegneria costituzionale: una forma di governo che viene da lontano, in “Democrazia e diritto”, n. 2/2004. torna su 2 Cfr. L. Elia, Il premierato assoluto, in Sul progetto di revisione costituzionale del Governo, Relazione al Seminario ASTRID del 22.9.2003 (http://www.astridonline.it/Cartella-p/Commenti-a1/Il-progett/index.htm). Nello stesso senso anche L. Carlassare, Il progetto governativo di riforma: il costituzionalismo più che mai alla prova (http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=120) e G. Ferrara, Federalismo e premierato, ovvero, del rovesciamento della Costituzione e della negazione del costituzionalismo (http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/revisione/ferrara.html). torna su 3 Criticano il progetto di riforma (anche) per l’ampiezza della sua portata G. Ferrara, op. cit., che sottolinea come «il progetto [...] fuoriesce dalla previsione dell’articolo 138», e A. Pace, La Costituzione non è una legge qualsiasi (http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=137) a giudizio del quale «l’art. 138 [...] consente solo revisioni puntuali e omogenee». torna su 4 Come si vedrà, la trasformazione del Senato in Senato federale comporta la sua esclusione dal circuito della fiducia. torna su 5 G. Ferrara, Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzione e della negazione del costituzionalismo (http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=147) e P. Ciarlo, Governo Legislatore e super-rigidità della Costituzione: due pregiudiziali (http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/revisione/ciarlo.html). torna su 6 A. Di Giovine, Intervento al Convegno «La Costituzione in bilico Riflessioni sul progetto di riforma» tenutosi l’11.12.2004 a Torino. torna su 7 G. Azzariti, Intervento al Convegno «La Costituzione in bilico Riflessioni sul progetto di riforma» tenutosi l’11.12.2004 a Torino. torna su 8 N. Zanon, Intervento al Convegno «La Costituzione in bilico Riflessioni sul progetto di riforma» tenutosi l’11.12.2004 a Torino. torna su 9 Tra l’altro ciò avverrebbe in contrasto con l’impianto complessivo dell’art. 117 Cost.: tale articolo, infatti, attualmente prevede un elenco di materie di competenza esclusiva statale, un elenco di materie di competenze concorrente e lascia tutto il resto alla competenza residuale esclusiva delle Regioni. Ora si vorrebbe far coesistere la clausola residuale con un elenco di quattro materie anche esse di competenza esclusiva regionale... torna su 10 E infatti, più che dalla dottrina (che pure sottopone a dure critiche tale aspetto della riforma proposta: cfr. Ferrara, op. cit.), le più alte grida di allarme arrivano proprio da parte dei politici del centro-sinistra. torna su 11 N. Zanon, Intervento al Convegno «La Costituzione in bilico. Riflessioni sul progetto di riforma» tenutosi l’11.12.2004 a Torino. torna su |