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Edoardo Greppi
           LE RAGIONI DEL DIRITTO

           Dalla parte dell’umanità




           La nascita del diritto internazionale umanitario
           come risposta alle atrocità e ai crimini di guerra




                      ella comunità inter-  guerra”, oggi “dei conflitti armati” si è   battimento o ne rendono inevitabile
                      nazionale si constata   sviluppato in due direzioni. In primo   la  morte».  Il  primo  accordo  per  la
                      un’attenzione crescen-  luogo, gli Stati hanno adottato con-  protezione delle vittime è la conven-
                      te – e meritoria! – per   venzioni multilaterali per regolamen-  zione di Ginevra del 22 agosto 1864
                      la protezione dei diritti   tare l’esercizio della violenza bellica,   «per il miglioramento della sorte dei
           Numani. Essa trova ori-          per porre limiti alla condotta delle   militari feriti» nella guerra terrestre,
           gine negli strumenti normativi adot-  ostilità, per vietare determinati mezzi   stipulata in esito a una conferenza
           tati dopo la tragedia della Seconda   e metodi di guerra, per bandire alcuni   diplomatica che aveva visto protago-
           guerra mondiale.                 tipi di armi. In secondo luogo, hanno   nista lo svizzero Henry Dunant, fon-
                                            adottato altre convenzioni volte alla   datore del  Comitato internazionale
           Vi è tuttavia un altro ambito    protezione delle vittime della guerra,   della  Croce Rossa,  che  era  rimasto
           del diritto internazionale che   feriti, malati, naufraghi, prigionieri di   colpito dalla tragedia del campo di
           prende in considerazione la prote-  guerra e civili.              battaglia di Solferino (1859).
           zione della persona umana, ma in
           una prospettiva diversa. Si tratta del   Già in epoca remota si erano   Da queste prime iniziative degli
           diritto internazionale umanitario, il   sviluppate norme consuetu-  anni ’60 dell’Ottocento è partito
           diritto dei conflitti armati. Lo “jus in   dinarie per porre temperamenta   il cammino che ha condotto alla sti-
           bello”, il diritto “nella guerra” è molto   belli (così scriveva Ugo Grozio nel   pulazione  delle convenzioni dell’Aja
           antico e ha prodotto numerose nor-  1625), per attenuare la brutalità del-  del 1899 e del 1907 e di quelle di Gi-
           me finalizzate a rafforzare la consape-  la guerra, ma è soprattutto a partire   nevra del 1906, del 1929 e, soprattut-
           volezza che la guerra è violenza, ma   dalla seconda metà dell’Ottocento   to, del 12 agosto 1949 (relative ai fe-
           questa non può essere senza limiti.   che la comunità internazionale ha   riti, malati e naufraghi, ai prigionieri
           Il diritto internazionale “bellico”, “di   intrapreso un significativo percorso   di guerra e alla popolazione civile),
                                            di elaborazione di norme precise,   completate  dai  protocolli  aggiuntivi
                                            codificate in appositi trattati. Il pri-  del 1977 sulla protezione delle vitti-
                                            mo accordo per limitare la violenza   me dei conflitti armati internazionali
          Il primo accordo per la           bellica è la dichiarazione di San Pie-  e non-internazionali. A queste si sono
          protezione delle vittime è        troburgo del 1868, che vieta i proiet-  aggiunte numerose convenzioni che
          la conven zione di Ginevra        tili esplosivi di peso inferiore a 400   vietano determinate armi (da quelle
                                            grammi perché sono armi che cau-
                                                                             chimiche e batteriologiche alle mine
          del 22 agosto 1864 stipulata      sano  «sofferenze  non  necessarie»,   anti-persona e alle munizioni a grap-
          dopo una conferenza               e sono quindi «contrarie alle leggi   polo) o che introducono divieti preci-
                                            dell’umanità». Si afferma che il solo
                                                                             si, come gli accordi per la protezione
          diplomatica che aveva visto       scopo legittimo della guerra è «inde-  dei beni culturali nei conflitti armati.
          protago nista lo svizzero         bolire le forze militari del nemico» e   Il cospicuo corpus normativo
                                            per fare questo «è sufficiente mettere
          Henry Dunant, fon datore          fuori combattimento il maggior nu-  delle ormai numerose conven-
          del Comitato internazionale       mero possibile» di soldati, e che si va   zioni di diritto internazionale
          della Croce Rossa                 al di là dello scopo se si usano armi   dei conflitti armati – che ormai
                                                                             chiamiamo “diritto internazionale
                                            che «aggravano inutilmente le soffe-
                                            renze degli uomini messi fuori com-  umanitario”  –  ha  portato  al  conso-

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